17.03.2018

 

Sentenza n. 376/2018 pubblicata il 28.02.2018 – Corte d'appello di Bari – Seconda Sezione Civile


In pdf qui il testo della sentenza anonimizzata
 

 

PRINCIPI DI DIRITTO

 

1. Sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

 

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

 

2. Sulla risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento.

 

In materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.

In altri termini, le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro.

 

3. Sugli obblighi di comportamento dell'intermediario con riferimento ai singoli ordini di investimento.

 

Gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale, che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore.

 

4. La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative e l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto.

 

La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.

 

5. Sugli obblighi di condotta dell'intermediario.

 

Gli obblighi di condotta gravanti sull'intermediario sono, dal punto di vista della loro fonte, non soltanto "legali", in quanto dettati da norme di legge o di regolamento, ma specificamente "contrattuali", in quanto nascenti dal cd. contratto quadro stipulato con il cliente e trasfusi in apposite clausole di questo, e comunque entrati a far parte del regolamento negoziale per via di integrazione ex art. 1374 c.c.; la loro inosservanza configura, perciò, inadempimento contrattuale (nel senso che, violando tali obblighi, l'intermediario viola il contratto quadro che li ha prodotti), con la conseguenza che fra i rimedi tipici a disposizione dell'investitore rientra l'azione di risoluzione per inadempimento e quella di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

 

6. Sull'onere della prova dell'inadempimento dell'intermediario.

 

L'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta".

 

7. Sulla corretta interpretazione dell'art. 29, comma 3, del regolamento della CONSOB n. 11522/1998.

 

La banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delib. Citata, prima di dare attuazione ad un ordine, ancorchè scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Tale disciplina è applicabile in relazione "a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato"; dovendosi ritenere operatore non qualificato "anche chi abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio".

Si è altresì osservato che l'analiticità di una simile disposizione CONSOB deve essere interpretata, da un lato, come espressione dell'intento del legislatore di assicurare una effettiva conoscenza dei termini dell'operazione da parte del risparmiatore acquirente e, dall'altro, come rappresentativa delle modalità attraverso le quali l'intermediario autorizzato può ottenere l'effetto liberatorio dell'obbligo di informativa posto a suo carico.

 

8. Sulla dichiarazione del cliente contenuta nell'ordine di acquisto.

 

In tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, del tutto insufficiente ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 58/98 e 28 del Reg. Consob n. 11522/98, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica, intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario e, quindi, a verificare l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente. Ne consegue che, in tal caso, l'ordine del cliente di volere "comunque dare corso all'operazione", a norma dell'art. 29, comma 3, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell'operazione.

9. Sull'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di titoli.

L'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di titoli, ex art. 21, comma l, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzati negli artt. 26 e 28 (come integrati dall'allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, impone all’intermediario sia di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che si possa giustificare il deficit delle informazioni da lui assunte sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli, sia di fornire un'informazione sulle caratteristiche del prodotto concreta e specifica.

10. Sullo speciale rapporto di intermediazione.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.

11. Sul risarcimento del danno non patrimoniale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che va esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal contraente in conseguenza dell'inadempienza dell'altro contraente, ove il primo non indichi, nè provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio dall'illecito comportamento della parte inadempiente.

 

 


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