28.01.2010


Firmato l’accordo tra l’ABI e 13 Associazioni dei Consumatori per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi.


Dal 1 febbraio 2010, per un periodo massimo di un anno, le famiglie che hanno subìto perdite di reddito, per il verificarsi di particolari eventi, potranno fare richiesta per la sospensione delle rate dei mutui.

L’ iniziativa riguarda i mutui per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario) e per i mutui di importo non superiore a 150 mila euro.

Sono inclusi anche i mutui con ritardi di pagamento, purchè non superiore a 180 giorni consecutivi.

Gli “eventi sfavorevoli” che permettono di presentare la domanda di sospensione sono: la perdita dell’occupazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte).

Eventi che devono essersi verificati nell’ arco di tempo tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

Il modulo per la domanda di sospensione sarà pubblicato sul sito dell’ABI, su quello delle banche aderenti e sarà disponibile presso gli sportelli degli stessi intermediari, a partire dal 1 febbraio 2010 fino al 31 gennaio 2011

Si può farne richiesta presso la propria banca, se ha aderito all’ iniziativa, l’elenco delle banche aderenti e le relative condizioni è pubblicato sul sito dell’ABI (www.abi.it).

La sospensione può essere  richiesta direttamente dal mutuatario, dai cointestatari, da tutti gli eredi, fatta eccezione per i minori o gli interdetti per i quali interviene il tutore.

Il modulo di richiesta accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.

La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente, qualora questa venga accolta, in caso contrario comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità.

Scarica la scheda tecnica: 

 

Approfondimenti:



Iscriviti alla Newsletter