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17.12.2024

La sentenza qui allegata indica i criteri, che si fondano sulla giurrisprudenza di Cassazione:

La Corte Suprema ha chiarito che l’obbligo risarcitorio può discendere:
  • non solo dalle violazioni dei doveri di informazione del cliente e
  • di corretta esecuzione delle operazioni poste dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario che avvengano nella fase che precede ed accompagna la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (responsabilità precontrattuale),
  • ma anche dalle medesime violazioni che riguardino le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria, come integrato dalla normativa generale e di dettaglio indicata precedentemente (in tale ipotesi le violazioni, dando luogo a responsabilità contrattuale, comportano in ogni caso obbligo risarcitorio, oltre a poter condurre eventualmente alla risoluzione del contratto-quadro).


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