07.01.2013

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI E DIRITTI DEGLI UTENTI.

L’ipotesi di utilizzo fraudolento o abusivo della carta di pagamento è oggi disciplinata dalla Direttiva 200764CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n.112010. L’art.10 del suddetto decreto recita che: “quando l’utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno degli obblighi di cui all’articolo 7”.
Inoltre, l’art.11 co. 2 dello stesso D.Lgs. n.112010, precisa che di fronte al disconoscimento da parte del cliente dell’operazione di pagamento “il prestatore di servizi di investimento rimborsi immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione medesima”.
 Si rivela fondamentale, dunque, la modalità scelta dal soggetto per il disconoscimento delle operazioni.
Tra le varie atte ad essere utilizzate nei procedimenti adeguati, è sicuramente dotata di una maggior efficacia probatoria la denuncia formale ai Carabinieri o la compilazione di un modulo appositamente predisposto dall´intermediario stesso.
Riguardo alle opposizioni solitamente addotte dagli intermediari, spesso viene contestata, come unica obiezione alla richiesta di rimborso, la circostanza del mero utilizzo dello strumento di pagamento come dimostrazione dell´utilizzo consapevole dello stesso. 
In merito a questo, è stato precisato in maniera unanime e pacifica sia in giurisprudenza che dall´ ABF come il mero utilizzo non sia elemento sufficiente a sostenere che lo strumento sia stato utilizzato dal cliente,
E´ chiarito, inoltre, come in questi casi l´onere della prova incomba sull´intermediario il quale, al fine di esonerarsi dalla responsabilità sancita dall´art. 10 D.Lgs. 11/2010, deve dimostrare che il cliente sia incorso in dolo o colpa grave rispetto agli obblighi di diligenza che le norme gli impongono (v. ex multis, ABF, decisione n.244 del 04 febbraio 2011; n.1349 del 30 giugno 2011; n.1722 del 12 agosto 2011; ).
 Inoltre, sempre relativamente all´onere della prova nella specifica circostanza di acquisti effettuati on line sui siti che partecipano al Sistema 3D Secure, e dunque ritenuti dall´intermediario solo per questo sicuri, è stato precisato come non comporti inversione dell´onere probatorio gravante sull´intermediario l’apparente regolarità dell’operazione disposta sul conto, che in mancanza di più specifici elementi dedotti e provati dall´intermediario, non è sufficiente a ricondurre la stessa ad un comportamento doloso o colposo del cliente.  
Non viene inoltre ritenuto sufficiente ad assolvere l´onere probatorio il semplice riferimento alla circostanza che la transazione fosse “effettuata mediante la corretta autenticazione del titolare della carta mediante uso di credenziali note solo ad esso, il quale è tenuto a mantenerle segrete onde impedirne l’acquisizione da parte di terzi”.
Esistono dunque gli strumenti per tutelarsi dalle frodi informatiche, perché la ragione non risiede sempre in capo all’intermediario.
                                                                             Avv. Massimo Melpignano

                                                                              Dott.ssa. Giulia Gabriele

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