23.03.2016

Cosa dice realmente l’emendamento sull’anatocismo approvato dalla Camera con prima firma dell’on. Boccadutri? Abbiamo cercato di chiarire alcuni passaggi dell’emendamento, non ancora approvato dal Senato, nella puntata di Bookmark in onda su Reteconomy, mercoledì 23 marzo. Il mondo dell’informazione afferma che il testo cancellerebbe la pratica secondo cui gli interessi già scaduti (cioè maturati) e non pagati diventano bene capitale e come tali sono suscettibili di produrre interesse a loro volta.

Ma è realmente questo quello che succederà? No, è esattamente il contrario.

La nuova norma determinerebbe la reintroduzione dell’anatocismo con la sola differenza che la capitalizzazione sarà annuale, provocando grandissimi problemi a livello finanziario. Due soli commi che potrebbero cambiare la vita di molte persone. Nel mio intervento, che potete rivedere in questo video, ho cercato di spiegare le conseguenze a cui potremmo andare incontro. Buon ascolto.

 Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2016  [ apri ]

17.07.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

   b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.

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